L’emendamento sul decreto crescita prevede tre importanti Emendamenti, ovvero tre importanti punti che sono:
- lotteria degli scontrini;
- tempi allungati per invio telematico corrispettivi;
- affitti brevi.
A bene vedere si tratta di tre importantissime novità, contenuti all’interno dell’emendamento sul decreto Crescita.
Uno in particolare è molto importante, ovvero la lotteria degli scontrini che partirà dal 1° gennaio 2020. Segue anche l’allungamento dei termini dell’invio telematico dei corrispettivi e le previsione delle responsabilità delle piattaforme degli affitti brevi.
Decreto crescita e lotteria degli scontrini
Partirà il 1° Gennaio 2020 la lotteria degli scontrini presso tutti gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Il requisito per partecipare è la comunicazione del codice fiscale del codice fiscale del contribuente. Questo avrà maggiori possibilità di vincere anche nel caso in cui effettua un pagamento per mezzo di sistemi elettronici.
Si tratta di una procedura lanciata adesso dal governo con il chiaro intento di combattere e cercare di porre fine l’evasione fiscale. In pratica si tratta di un gioco che necessita dello scontrino e che sarà però vietato ai minori
Si tratta in particolare di un’idea non del tutto nuova, ma che torna a far parlare di se nel decreto fiscale. Il governo Giallo Verde vuole rimettere in moto la cosiddetta lotteria degli scontrini. Si tratta di estrarre a sorte degli scontrini fiscali a cui verranno poi concessi dei premi non in denaro.
Certamente si tratta di un modo atto ad invogliare i consumatori a pretendere lo scontrino, il quale risulta essere il vero requisito necessario per partecipare alla lotteria.
Come detto si tratta di un sistema non nuovo; esso è stato presentato per la prima volta nel 2016 su una falsa riga di quanto venne già proposto dal Portogallo, per poi rinviarlo sempre. Anche per quest’anno tutto è fermo. Infatti si deve attendere il 1 gennaio 2020 affinché la lotteria degli scontrini prenderà il via.
Per poter partecipare alla lotteria, però, è necessario che si adotti la macchina di trasmissione telematica elettronica delle ricevute e degli scontrini al Fisco. Questa deve essere adottata a pieno regime entro quella data, diversamente la lotteria dello Stato non potrà essere attuata e quindi subirà nuovamente uno stop.
E’ possibile partecipare alla lotteria degli scontrini avendo degli scontrini. Si tratta a ben vedere di un modo come un altro per convincere i consumatori ad esigere lo scontrino. Questo serve al fine di far leva sulla riduzione dell’evasione fiscale con l’intento di partecipare all’estrazione dei premi.
Per partecipare si deve conservare il tagliandino fiscale e il consumatore deve anche fornire il codice fiscale al fine di permettere al Fisco di poterlo rintracciare in caso di vincita.
Possono partecipare e divenire rintracciabili dall’amministrazione fiscale solo nel caso in cui viene fornito un personale codice alfanumerico all’esercente o al negoziante.
Il fisco dovrà poi avere tutte le informazioni inerenti alla singola operazione al fine di mettere in moto la lotteria. Tra questi dati, i più importanti sono:
- data;
- importo;
- modalità di pagamento;
- codice fiscale.
Si tratta di dati importanti che serviranno all’amministrazione finanziaria al fine di realizzare i processi automatici di estrazione a sorte della lotteria.
Attenzione! Ancora una volta teniamo a precisare che alla lotteria degli scontrini non possono partecipare tutti.
L’estrazione sarà accessibile solo ai contribuenti che saranno residenti sul territorio italiano e che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Si ricorda anche che il gioco è vietato ai minori.
Questo aspetto potrebbe essere considerata come una lama a doppio taglio; infatti questo fattore potrebbe portare ad una sorta di conflitto di interessi; infatti la lotteria è uno stratagemma per combattere l’evasione fiscale. Se si esclude la categoria degli under 18 si potrebbe in un certo senso invogliare li stessi commercianti a non emettere scontrino per questa categoria.
Invio corrispettivi telematici: allungamento dei termini?
Un’altra interessante proposta riguarda l’allungamento dei termini (12 giorni) per l’invio effettivo dei corrispettivi elettronici nelle aree a bassa connettività. Rimane invece confermata la memorizzazione giornaliera dei dati.
A tal proposito volevamo anche ricordare che è proprio la stessa Agenzia delle Entrate per mezzo di una consulenza giuridica a fornire degli importanti chiarimenti.
La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, sulla base di una consulenza giuridica del 20 marzo 2019 n. 13, si fa presente tramite l’Agenzia delle Entrate alcuni aspetti e alcune modalità sugli obblighi, in quanto si è espressa in tema di trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
In particolare, tutti i processi amministrativi e contabili interni come anche i sistemi informatici devono essere certificati e conformi prima o contestualmente all’entrata in funzione dei registratori o server telematici.
Tutti i sistemi devono essere conformati entro il termine del 1° gennaio 2020 per tutti gli esercenti e al 1° luglio 2019 per tutti i contribuenti che registrano un volume di affari superiore ai 400.00 euro, compresi gli operatori che avevano optato per la trasmissione opzionale dei corrispettivi prevista per la grande distribuzione organizzata dalla legge 311/2004.
Corrispettivi giornalieri e consulenza giuridica
All’interno del documento inerente alla consulenza giuridica, l’agenzia delle entrate specifica che:
indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri).
I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Da quanto appena detto è possibile affermare che la regola generale prevede che entro tali date i soggetti dalle stesse interessati devono procedere alla certificazione dei processi prevista […] dalle Specifiche Tecniche senza ulteriore dilazione.
Obbligo di rilascio scontrini fiscali
Sempre l’Agenzia delle Entrate con la nota n. 118 del 19 dicembre 2018, ricorda a tutti che a partire dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono certificare i corrispettivi con delle regole ordinarie, ovvero mediante emissione di scontrini e ricevuta fiscali, oppure avvalendosi del nuovo sistema di trasmissione telematica, mediante una specifica opzione.
Dal 1° gennaio 2019, per tanto, tutti i contribuenti che hanno optato per il regime di trasmissione telematica per la Grande distribuzione organizzata, in vigore sino al 31 dicembre 2018, sono soggetti al rilascio degli scontrini fiscali tranne che non venga esercitata l’opzione per l’invio dei corrispettivi tramite registratori telematici.
Affitti brevi: piattaforma alloggiati WEB
Infine, l’ultima novità riguarda gli affitti brevi e la responsabilità solidale inerente al versamento delle imposte sui contratti di locazione breve.
Tutti coloro che vogliono locare un immobile per brevi periodi, devono registrarsi in una nuova banca dati e disporre del necessario codice identificativo.
Tutti i soggetti che effettuano affitti a breve termine, sono obbligati, secondo quanto previsto dal decreto sicurezza, convertito poi in legge, ad effettuare la comunicazione online alla Questura dei dati degli inquilini. Questo sistema è già attivo per le strutture ricettive.
L’invio di questi dati deve avvenire entro un max. di tempo di 24 ore dall’arrivo dell’ospite o immediatamente nel caso in cui il soggiorno è inferiore a 24 ore.
Nello specifico si parla anche di affitti agli studenti. Tutta la procedura viene esplicata tramite la comunicazione ed il sistema “Alloggiati Web” della Polizia di Stato.
Al fine di inviare online le schedine ricettive ci si deve accreditare presso l’ufficio provinciale.
La violazione è punita con l’arresto fino a 3 mesi e un’ammenda fino a 206 euro.
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