Per l’IMU e la TASI 2019 si prevede un possibile sconto del 50%, ma solo nel caso in cui ne ricorrono i presupposti. Un esempio di riduzione del 50% delle imposte lo si potrebbe ottenere nel caso di comodato d’uso gratuito. Di seguito riportiamo i casi specifici per cui è possibile fruire delle agevolazioni fiscali.

IMU – TASI 2019: riduzione e sconto del 50%. Quando e come?

Per il 2019 il governo ha previsto la possibilità di usufruire di uno sconto demo 50% sul valore dell’IMU e della TASI da versare entro il prossimo lunedì 17 giugno a titolo di acconto.

L’agevolazione in oggetto è stata introdotta per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2016 e trova applicazione ancora oggi. Essa prevede solo ed esclusivamente, per i proprietari di seconda casa, un’agevolazione, ovvero una riduzione nel contributo ma solo nel momento in cui vengono rispettati determinati requisiti.

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Comodato d’uso: chi ha diritto all’agevolazione con sconto del 50% del valore di IMU e/o TASI?

Tutti i soggetti proprietari di immobili concessi in comodato d’uso gratuito a figli (quindi fra parenti in linea retta entro il primo grado) possono richiedere una riduzione del 50% dell’imposta sul valore da versare a titolo di IMU e TASI 2019.

Secondo la legge, il contratto di comodato d’uso gratuito, è un contratto tipico rientrante nel diritto privato italiano, disciplinato dall’articolo 1803 del codice civile, il quale recita espressamente:

il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Il rapporto di parentela non è da considerarsi però come l’unica condizione necessaria e prevista dalla normativa vigente.

In molti casi, si potrà usufruire anche dell’agevolazione su Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato d’uso tra genitori e figli. Qui si applicano le agevolazioni solo se vengono rispettati i seguenti presupposti:

  1. l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
  2. l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  3. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  4. il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso;
  5. il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.

In breve, al fine di ottenere la riduzione dell’Imu e della Tasi 2019 ci deve essere il presupposto che l’immobile sia concesso in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. Infatti, la normativa vigente prevede delle regole molto strette e ben precise. Soltanto nel caso in cui sussistano i requisiti su descritti è possibile avere diritto ed ottenere l’agevolazione in oggetto.

Quali sono i casi in cui opera l’esclusione dello sconto 50% sul valore di IMU e TASI 2019?

I requisiti al fine di ottenere lo sconto del 50% su Imu e Tasi sulla seconda casa concessa in comodato d’uso sono stati riportati in precedenza. Qui di seguito invece analizzeremo i casi in cui non è prevista alcuna riduzione.

Tra i requisiti disposti dalla normativa che non danno diritto a nessuna agevolazione abbiamo:

  1. comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
  2. proprietari di 3 o più immobili ad uso abitativo;
  3. prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
  4. residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
  5. proprietari di immobili residenti all’estero;
  6. immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
  7. contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.

Riduzione tasi ed imu al 50% con comodato: decorrenza dalla conclusione del contratto

È possibile analizzare i termini di decorrenza della riduzione dell’IMU e della TASI, analizzando la nota n. 8876, dell’8 aprile 2016.

Qui il Dipartimento delle Finanze ha fatto luce sulla questione affermando che la decorrenza della riduzione di tasi e imu al 50% per i contratti di comodato, stipulati verbalmente tra genitori e figli, non può avvenire se non previa registrazione dello stesso presso l’agenzia delle entrate. Questa data conferma che l’agevolazione entra in vigore in quanto data effettiva di registrazione. Diversamente si potrebbe incorrere in degli inconvenienti sorti a seguito di contratti di comodato verbali; questi fanno riferimento in modo particolare all’interpretazione sorta per mezzo di questa agevolazione.

Il contratto di comodato dell’immobile prevede infatti, la conclusione dello stesso a prescindere che esso possa avvenire attraverso una forma scritta o verbale, non prevedendo per quest’ultimo caso ipotesi di nullità.

Al fine di evitare qualsiasi inconveniente sarebbe bene registrare sempre il contratto che non è obbligatorio nel caso di contratto verbale, che però non attesta la sua validità.

Ecco il perché la legge di Stabilità del 2016 ha posto come requisito imprescindibile (per la validità della riduzione) la registrazione all’Agenzia delle Entrate. Solo in questo modo è possibile ottenere una riduzione dell’Imu e della Tasi del 50% per tutti i contratti di comodato stipulati tra genitori e figli.

Ancora, a far chiarezza in merito, è sempre il Dipartimento delle finanze, il quale è intervenuto con una prima interpretazione. Questa è stata fornita per mezzo della nota n. 2472 del 29 gennaio 2016, all’interno della quale si evince che:

i contratti di comodato verbali già in essere, al fine di poter beneficiare fin dal 1° gennaio 2016 della riduzione Imu e Tasi al 50% per le case date in comodato ai genitori o ai figli la registrazione doveva avvenire entro il 1° marzo 2016.

Tale interpretazione era in applicazione della norma dello Statuto del contribuente in secondo cui in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Analizzando ancora una volta la nota introdotta dal Dipartimento delle finanze per mezzo della Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, si precisa che la riduzione della tasi e dell’imu al 50% (in caso di comodato verbale) decorreva dalla:

data del contratto e non da quello della registrazione specificando che in questi casi, la registrazione potrà essere effettuata solo previa presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato contratto verbale di comodato.

Infine, l’8 aprile 2016, interviene nuovamente il Dipartimento delle finanze per mezzo della nota n. 8876, il quale chiarisce definitivamente la questione. in pratica viene considerata superata l’interpretazione resa nella precedente nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.

Viene chiarito una volta per tutte che ai fini della decorrenza della riduzione del 50% della base imponibile per la determinazione dell’IMU e della TASI, vengono applicate solo in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, il quale la può utilizzare come abitazione principale ma sempreché il contratto venga registrato e che si prenda come in considerazione la data di conclusione del contratto stesso.

Attenzione dunque ai contratti verbali! Nell’ipotesi di un contratto di comodato verbale concluso il 1° gennaio 2016, a prescindere dalla data di registrazione, la riduzione tasi-imu al 50% deve considerarsi sempre a decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno.

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