Il decreto con cui il governo di Mario Draghi mette sul tavolo 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le risorse disponibili arrivano direttamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e saranno destinate per l’esattezza a imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e agli agriturismi.
Stanziando queste risorse il governo guidato dall’ex presidente della Bce si prefigge l’obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica nel settore agroalimentare attraverso la riqualificazione delle strutture produttive che verranno dotate di impianti fotovoltaici con una potenza installata pari ad almeno 375 mila Kw entro il 2026.
Grazie alle risorse stanziate potranno essere finanziati i progetti che prevedono l’acquisto e l’installazione di pannelli solari sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, ivi compresi anche gli agriturismi.
Il decreto del ministero delle politiche agricole prevede che le risorse messe in campo possano essere utilizzate anche a copertura dei costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, ad esempio per la rimozione dell’eternit e dell’amianto dai tetti, o per la coibentazione e areazione dei fabbricati.
Prima del via libera definitivo che farà di fatto partire le domande per accedere al fondo da 1,5 miliardi di euro dovremo però attendere il parere della Commissione Ue, dopodiché sarà emanato l’avviso e saranno fissate le date per la presentazione delle istanze. I contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agricoli saranno erogati fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Quali impianti fotovoltaici saranno finanziati col fondo da 1,5 miliardi di euro
Con il decreto ministeriale pubblicato il 28 giugno 2022 sono state indicate le tipologie di intervento che permettono di accedere alle risorse stanziate. I contributi a fondo perduto vengono infatti riconosciti nell’ambito della realizzazione di impianti fotovoltaici si edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agrindustriale.
In particolare il decreto prevede che gli interventi da finanziare siano quelli che rientrano nell’ambito del Pnrr, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 sotto la denominazione “Parco Agrisolare”.
In tutto, come accennato, sono stati messi sul tavolo 1,5 miliardi di euro, con una spesa massima ammissibile per singolo progetto di 750 mila euro, entro il limite massimo di 1 milione di euro per ciascun soggetto beneficiario.
Il bando si prefigge l’obiettivo di raggiungere l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli per una potenza massima complessiva che dovrebbe arrivare a 375 mila kw entro il 2026. Questo dovrebbe aumentare il livello di sostenibilità dell’intero comparto agricolo e agroalimentare e l’efficienza energetica delle imprese del settore.
Il decreto del ministero delle Politiche Agricole specifica anche che il 40% delle risorse stanziate è destinato in modo specifico ai progetti in essere nelle regioni del Sud e nelle Isole, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Una volta che arriverà il via libera definitivo al bando per gli 1,5 miliardi di euro di contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli, i soggetti interessati cui verrà riconosciuto il contributo avranno 18 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi nel progetto a partire dalla data di accettazione della domanda.
Chi può accedere al contributo a fondo perduto per l’agrivoltaico
Il decreto del ministero delle Politiche Agricole indica, all’articolo 4, quali sono i soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli. In particolare quindi vengono individuati i beneficiari nelle seguenti categorie di soggetti:
- imprenditori agricoli in forma individuale o societaria
- imprese agroindustriali, in possesso di codice Ateco di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13
- le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.
Non possono accedere ai contributi a fondo perduto invece i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, che hanno un volume di affari al di sotto della soglia dei 7.000 euro.
Quali sono gli interventi ammessi per ricevere i contributi a fondo perduto
Per poter accedere alle risorse messe in campo per un totale di 1,5 miliardi di euro è necessario che il soggetto interessato realizzi determinate tipologie di interventi, e in particolare questi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco che non sia inferiore a 6 Kwp e non superiore ai 500 kWp.
Gli interventi ammessi devono interessare necessariamente i tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, e secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto, unitamente a tale attività possono essere realizzati uno o più interventi di riqualificazione del fabbricato finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dello stesso. Sono quindi ammessi interventi quali:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. In tal caso la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale
- realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria). Il professionista nella sua relazione dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato. In ogni caso bisognerà realizzare il sistema mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria anche allo scopo di migliorare il benessere animale.
Per quanto riguarda le spese ammissibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, sono ammesse le seguenti:
- spese per l’acquisto e la messa in opera di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione e ulteriori componenti dell’impianto fotovoltaico
- spese per l’installazione di sistemi di accumulo
- spese per la fornitura e la messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi
- costi di connessione alla rete.
Sono inoltre ammesse le spese che il soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto sostiene per la demolizione e ricostruzione delle coperture, per la fornitura e la messa in opera dei materiali necessari per la realizzazione degli interventi, entro il tetto di spesa di 700 euro per Kwp, in quei casi in cui si rende necessaria la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, o si svolgono interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico o di coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto con intercapedine d’aria.
Quali interventi e quali spese non sono coperti dal contributo a fondo perduto
Il decreto del ministero delle Politiche Agricole specifica, all’articolo 2, quali sono gli interventi non ammessi all’agevolazione. In particolare indica tra gli interventi non ammessi quelli che interessano strutture e manufatti per lo svolgimento di attività che risultano:
- connesse ai combustibili fossili, incluso l’utilizzo a valle
- relative al sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (Ets) che generano emissioni previste di gas a effetto serra non inferiorei ai parametri di riferimento
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- riguardanti lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti nell’ambito del quale esiste il rischio di danni ambientali.
Per quel che riguarda invece le spese non ammesse, vengono elencate le seguenti:
- spese per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità
- spese per l’acquisto di beni usati
- spese per l’acquisto di beni in leasing
- spese per l’acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili
- spese per l’acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti
- spese sostenute nell’ambito di lavori in economia
- spese relative a pagamenti in favore di soggetti che non hanno partita Iva
- spese per prestazioni gestionali
- spese per l’acquisto e la modifica di mezzi di trasporto
- spese che sono state effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società che hanno rapporti di controllo o di collegamento, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Nel caso di questa tipologia di spese, potranno essere ammesse solo se l’impresa destinataria è in grado di documentare, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto e strumentazione
- spese per pagamenti effettuati cumulativamente in contanti e in compensazione.
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