L’Arbitro bancario finanziario (o ABF, o Arbitrato bancario finanziario) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e gli istituti di credito come banche e finanziarie.
Rappresentato da un organismo imparziale e indipendente, non assume decisioni vincolanti per le parti, ma in caso di inadempimento tale atteggiamento da parte dell’istituto di credito verrà reso pubblico, deteriorando (forse!) l’immagine dell’istituto stesso.
Dal momento della sua istituzione, avvenuta nel 2009, decine di migliaia di clienti hanno già utilizzato il ricorso a questo strumento, cercando di dirimere in tal modo le controversie sorte con la propria banca o la propria banca di riferimento. Stando alle statistiche pubblicate in riferimento al 2016, i ricorsi sarebbero stati più di 20 mila, di cui circa il 60% giunti a decisione, con tre quarti dei casi risolti in favore del cliente.
Quando si può accedere all’ABF
Non tutti, e non sempre, si può però ricorrere all’ABF. In particolar modo, non si può adire all’Arbitro per qualsiasi controversia, bensì solo per quelle dove l’importo della contestazione non supera i 100 mila euro, e a patto che il contratto sia stato sottoscritto dal 1 gennaio 2009 in poi. Inoltre, non si può ricorrere all’ABF se prima non si è tentato un reclamo scritto all’intermediario, e se nei successivi 30 giorni quest’ultimo non abbia risposto, o non lo abbia fatto in maniera soddisfacente.
Viene inoltre previsto che l’ABF non possa decidere su questioni che riguardano attività con finalità di investimento, beni e servizi diversi da quelli finanziari e bancari oppure controversie già all’esame di arbitri, di conciliatori e dell’autorità giudiziaria.
Si tenga però conto che non sussistono limiti di importo nell’ipotesi in cui il ricorso all’ABF serva per poter accertare diritti, obblighi e facoltà.
Come si può accedere all’ABF
Si può accedere all’ABF seguendo le informazioni indicate sul proprio sito internet. Ricordiamo tuttavia, ancora una volta, che il reclamo deve essere effettuato per forma scritta, e che non è possibile essere ascoltati per poter esporre i fatti. In altri termini, l’unica procedura prevista è la forma scritta. Non è nemmeno prevista l’acquisizione di prove mediante perizie disposte d’ufficio dal collegio.
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