Quando si parla di criptovalute l’argomento tassazione è sempre controverso. Ancora di più è la questione relativa alle imposte che si devono pagare sullo staking di criptovalute.
Che ci sia forte interesse attorno all’argomento è testimoniato anche dal volume crescente di ricerche sul web di queste parole chiave:
- quale è la tassazione sullo staking criptovalute
- quali tasse si pagano sullo staking criptovalute
- come funziona l’imposta sullo staking criptovalute
Queste tre “stringe” convergono verso un unico argomento che sarà appunto al centro di questo post: la tassazione sullo staking.
Prima di scendere nel dettaglio del tema e quindi prima di procedere con l’analisi dei risvolti fiscali, riassumiamo brevemente cosa si intende per staking criptovalute.
Staking criptovalute come funziona
Lo staking di criptovalute consiste nell’attività di deposito e prestito su un conto vincolato da parte dei proprietari di criptovalute che in cambio ricevono degli interessi. Praticamente i possessori di criptovalute, prestano i token ad apposite società specializzate in questo servizio di intermediazione in cambio ricevono un premio. Compiendo questa scelta, i possessori di criptovalute partecipano al processo di convalida dei blocchi.
L’attività di staking (chi volesse saperne di più può leggere la nostra guida), almeno fino ad oggi, è avvenuta in modo autogestito essendo assente ogni riferimento normativo. Assenza di leggi regolatorie significa anche assenza di quadro fiscale. Ecco perchè domande come quelle che abbiamo citato in precedenza sono così frequenti, proprio perchè non c’è chiarezza sull’argomento. Questo almeno fino ad oggi perchè recentemente l’Agenzia delle Entrate ha risposto con un lungo interpello (il riferimento è: n° 956-771/2022) ad una istanza che era stata presentata da una start up umbra che opera nel settore blockchain.
Tassazione staking criptovalute: il quadro di riferimento
L’interpello dell’Agenzia delle Entrate sulla questione tassazione staking criptovalute, si apre anzitutto con il riferimento normativo di settore. Il fisco ha ricordato che non è oggi prevista applicazione di IVA sulle operazioni di cambio tra valuta virtuale versus valuta tradizionale dell’exchange e sulle operazioni di compravendita di criptovalute. Parallelamente le operazioni che riguardano la compravendita di criptovalute sono soggette alle imposte dirette.
Si applicano, infatti, le norme previste per le operazioni in valute estere tradizionali. Il riferimento, per determinare l’ammontare delle imposte attraverso il calcolo delle plusvalenze, è l’articolo 67 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) che prevede che la cessione a titolo oneroso di criptovalute sia soggetta all’applicazione dell’aliquota del 26 per cento nel caso di plusvalenze ma solo se giacenza dei depositi e dei conti corrente dell’investitore, per almeno 7 giorni consecutivi, sia superiore a 51.645,59 euro.
Nel caso specifico dello staking, l’Agenzia delle Entrate ha definito questa attività un reddito da capitale sul quale si applica l’imposta sostitutiva del 26 per cento con ritenuta alla fonte che viene effettuata dall’intermediario sostituto d’imposta.
Tirando quindi le somme e rispondendo così e in modo definitivo alle tre domande che abbiamo riportato ad inizio articolo: sullo staking criptovalute è applicata una tassazione del 26 per cento. L’attività viene quindi tassata come reddito da capitale e non come reddito diverso.
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